…prima dell’apertura della successione

Nel momento antecedente all’apertura della successione è opportuno consultare l’Avvocato Daniela Messina per:

  • consulenza nella redazione di un testamento olografo, valido ed efficace (ad es, per calcolare la parte “disponibile” in presenza di eredi legittimari)
  • consulenza in materia di diritti ereditari del coniuge, del convivente di fatto, dell’unito civilmente, dei figli, di eventuali fratelli e sorelle e ascendenti

…. dopo l’apertura della successione

Dopo l’apertura della successione, è possibile richiedere all’Avvocato Daniela Messina consulenza e assistenza per:

  • consultazione del registro generale dei testamenti, della rubrica dei testamenti e del registro delle successioni presente in ogni sede di Tribunale, assistenza nella raccolta dei documenti necessari, quali certificati anagrafici, visure catastali e certificazioni sulle proprietà immobiliari, documentazione bancaria
  • interpretazione delle clausole testamentarie
  • impugnazione del testamento nullo o annullabile
  • divisione ereditaria
  • mediazione obbligatoria per definire e risolvere liti tra eredi
  • rinuncia all’eredità e accettazione con beneficio d’inventario
  • azioni giudiziali a tutela dell’eredità, per lesione di legittima, petizione, richiesta di assegnazione di termine al chiamato per accettare o rinunciare l’eredità (c.d. actio interrogatoria)
  • ricorso al giudice tutelare per autorizzare l’accettazione o la rinuncia dell’eredità da parte del minore
  • nomina di un curatore dell’eredità giacente e assunzione del ruolo di curatore

REGISTRO GENERALE DEI TESTAMENTI

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_9_11.page

Il Registro generale dei testamenti consente di conoscere se una persona deceduta ha fatto testamento, in Italia o all’estero.

Gli interessati possono richiedere al Registro generale dei testamenti la certificazione delle iscrizioni risultanti a nome della persona defunta e l’indicazione dell’archivio notarile distrettuale presso il quale gli atti iscritti sono depositati, qualora il notaio sia cessato.

Il servizio di richiesta e rilascio di certificati del Registro Generale dei Testamenti è operativo ed è svolto esclusivamente con modalità telematiche.


CONSULTAZIONE DELLA RUBRICA DEI TESTAMENTI

Altra possibilità è quella di presentare un’istanza alla Cancelleria del Tribunale competente, cioè quello dell’ultimo domicilio del defunto, a cui i notai devono trasmettere copia dei verbali di pubblicazione dei testamenti segreti o olografi e dei verbali di registrazione dei testamenti pubblici. Il cancelliere provvede a raccogliere le copie dei testamenti e ad annotarli in apposita rubrica.

Le copie verbali di pubblicazione dei testamenti segreti o olografi e dei verbali di registrazione dei testamenti pubblici possono essere esaminate da chiunque ne faccia richiesta.

CERTIFICATO REGISTRO SUCCESSIONI

In ogni Tribunale viene tenuto, a cura della Cancelleria, il Registro delle Successioni. Esso è diviso in tre parti:

Nella prima sono registrati le dichiarazioni di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario e tutti gli atti e le indicazioni relativi al beneficio d’inventario e all’amministrazione e liquidazione delle eredità beneficiate, comprese le nomine del curatore previste dagli artt. 508 e 509 del codice e la menzione della pubblicazione dell’invito ai creditori per la presentazione delle dichiarazioni di credito.

Nella seconda sono registrate le dichiarazioni di rinunzia all’eredità.

Nella terza sono registrati i provvedimenti di nomina dei curatori delle eredità giacenti, nonché gli atti relativi alla curatela e le dichiarazioni di accettazione o di rinunzia degli esecutori testamentari.

Il registro è pubblico e il cancelliere è tenuto a rilasciare estratti o certificati relativi a quanto  scritto sul registro stesso, su istanza di chiunque lo richieda.

DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/dichiarazioni/dichiarazione-di-successione

La dichiarazione di successione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.

La dichiarazione di successione e domanda di volture catastali deve essere presentata esclusivamente online, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, ai quali si accede con un’utenza Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) e Carta nazionale dei servizi (Cns).

E’ disponibile anche il servizio web per la dichiarazione di successione precompilata: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/successione-precompilata-web .

Per il rilascio di copie conformi della dichiarazione regolarmente presentata che, per esempio, potrebbero essere richieste dalle banche per svincolare conti correnti oppure titoli, è possibile recarsi in qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia, avendo cura di munirsi di contrassegni telematici (ex marca da bollo).

Devono presentare la dichiarazione di successione:

  • gli eredi, i chiamati all’eredità e i legatari (purché non vi abbiano espressamente rinunciato o – non essendo nel possesso dei beni ereditari – chiedono la nomina di un curatore dell’eredità, prima del termine previsto per la presentazione della dichiarazione di successione) o i loro rappresentanti legali
  • i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari
  • gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta
  • gli amministratori dell’eredità
  • i curatori delle eredità giacenti
  • gli esecutori testamentari
  • trustee.

Se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione è sufficiente presentarne una sola.

Non c’è obbligo di dichiarazione se ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:

  • l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto
  • ha un valore non superiore a 100.000 euro
  • non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.

Queste condizioni possono venire a mancare per effetto di sopravvenienze ereditarie.

Imposta di successione: aliquote e franchigie

Se si eredita un immobile, prima di presentare la dichiarazione di successione occorre calcolare e versare le imposte

  • ipotecaria
  • catastale
  • di bollo
  • la tassa ipotecaria e i tributi speciali (per esempio, per le formalità ipotecarie).

Il pagamento delle somme dovute va effettuato con addebito sul conto corrente aperto presso una delle banche convenzionate con l’Agenzia delle entrate o Poste Italiane S.p.a intestato al dichiarante oppure al soggetto incaricato della trasmissione telematica della dichiarazione. Per questo motivo, quando si compila la dichiarazione vanno indicati il codice Iban del conto sul quale addebitare le somme dovute e il codice fiscale dell’intestatario del conto corrente.

Le aliquote e le franchigie per l’imposta sulle successioni e donazioni sono Decreto 262 del 3/10/2006_art2:

  • 4%, per i trasferimenti effettuati in favore del coniuge o di parenti in linea retta (ascendenti e discendenti) da applicare sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, la quota di 1 milione di euro
  • 6%, per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle da applicare sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro
  • 6%, per i trasferimenti in favore di altri parenti fino al quarto grado, degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia
  • 8%, per i trasferimenti in favore di tutti gli altri soggetti da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia.

Per i trasferimenti effettuati in favore di soggetti portatori di handicap, riconosciuto grave ai sensi della legge n. 104 del 1992, è prevista un’ulteriore franchigia pari a 1,5 milioni di euro (art. 2, comma 49-bis, Dl 262/2006).