DONAZIONE E EREDI LEGITTIMARI

In questo articolo parliamo di donazione e eredi legittimari.

Cosa si intende per donazione?

In base all’art. 769 c.c., la donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo di un diritto in suo favore o assumendo un’obbligazione nei suoi confronti.

Gli elementi essenziali della donazione sono due:

  • lo spirito di liberalità;
  • l’arricchimento del donatario.

La donazione deve essere stipulata con atto pubblico (rogito notarile) alla presenza di due testimoni

La necessità dell’atto pubblico si giustifica con gli effetti della donazione sul patrimonio del donante che deve essere, oltre che capace d’intendere di volere, pienamente consapevole dell’atto e di tutte le conseguenze che ne derivano.

In mancanza di questa forma l’atto è nullo (art. 782 c.c.), salvo quando si effettua una donazione di modico valore, come accade frequentemente nella vita di tutti i giorni. In casi simili, la donazione è perfezionata quando ci sia stata la semplice consegna del bene (art. 784 c.c.).

La donazione può essere impugnata o revocata? Se sì, per quali motivi?

La donazione si può impugnare per errore sul motivo, ma soltanto se il motivo risulti sull’atto e sia stato l’unico che ha determinato il donante a compiere la liberalità (art. 787 c.c.).

Dopo che è stata accettata, la donazione può essere revocata:

  • per ingratitudine, quando il donante subisca ingiuria, tentato omicidio, calunnia, ecc. da parte del donatario, entro un anno dal giorno in cui è scoperta l’ingratitudine;
  • per sopravvenienza di figli (o nel caso in cui se ne ignorava l’esistenza), entro 5 anni dal giorno della nascita o dal giorno in cui si è scoperto di avere un figlio .

Donazione e Eredi legittimari

La donazione di beni può ripercuotersi sulla futura successione del donante, e, per tale motivo, può pregiudicare la circolazione dei beni donati.

La legge, infatti, tutela alcune categorie di familiari, detti legittimari (discendenti, ascendenti e coniuge), riservando agli stessi una quota di eredità (legittima)  anche contro una volontà del defunto espressa in una precedente donazione.

Se, al momento della morte del donante, le donazioni fatte dal medesimo in vita dovessero risultare lesive dei diritti di un legittimario, questi potrà agire in giudizio per renderle inefficaci (azione di riduzione).

La tutela del legittimario può coinvolgere anche terzi che abbiano acquistato diritti dal donatario: qualora il donatario non abbia beni sufficienti per soddisfare le pretese del legittimario, questi, infatti, potrà chiedere la restituzione del bene al terzo acquirente (azione di restituzione), che potrà liberarsi con il versamento di una somma corrispondente.

I legittimari non possono rinunciare al loro diritto di agire in giudizio fino a quando non si apre la successione, acquistanto solo in detta circostanza la loro qualità di eredi; quando il donante sarà morto, potranno, tuttavia, prestare acquiescenza alla donazione compiuta.

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