Quota di legittima
In presenza di testamento si apre la successione necessaria, che pone limite alla facoltà del testatore di disporre dei propri beni per assicurare una quota di eredità (cd. quota di legittima) ai più stretti parenti, i cd. legittimari.
Le persone a cui la legge riserva una quota di eredità (cd. quota di legittima) sono il coniuge i figli e, in assenza di figli, gli ascendenti; la quota di cui il testatore può liberamente disporre è detta quota disponibile.
La legge garantisce ai legittimari una quota di valore della massa – fittiziamente formata – dei beni che il defunto ha lasciato nell’asse ereditario al tempo della morte (cd. relictum), detratti i debiti, e aggiungendo i beni donati in vita dal defunto (cd. riunione fittizia del donatum).
Quota di legittima e azione di riduzione
E’ prevista una specifica azione per reintegrare la quota di legittima dei legittimari lesi o pretermessi (cioè completamente estromessi dalla successione), loro eredi o aventi causa: l’azione di riduzione (art. 553 e ss cc),, diretta a far dichiarare l’inefficacia delle disposizioni testamentarie e delle donazioni lesive.
Legittimati passivi sono gli eredi testamentari, i legatari, i donatari, i loro eredi.
Per poter esercitare l’azione di riduzione il legittimario leso deve imputare alla sua porzione di legittima le donazioni e legati a lui fatti in vita dal de cuius (cd. imputazione ex se), salvo che ne sia stato dispensato dal testatore. Si presume, infatti, iuris tantum, che le donazioni e i legati siano acconti sulla quota di legittima.
La dispensa, comunque, non può eccedere i limiti della quota di disponibile. Ciò significa che, anche se non soggetto a imputazione, il valore del bene dovrà essere pur sempre conteggiato con una riunione fittizia dei beni per conoscere se la concessa dispensa ne copre il valore, e in che misura il bene donato influisce per la determinazione delle quote di legittima e disponibile.
L’erede legittimario leso o pretermesso potrà agire in riduzione contro le disposizioni testamentarie, che verranno quindi “proporzionalmente” ridotte nei limiti della quota di disponibile, al fine di reintegrare la quota che gli spetta, e qualora non sia sufficiente, contro le donazioni che eccedano la quota di disponibile, fino alla quota medesima.
Il termine prescrizionale dell’azione di riduzione è quello ordinario di dieci anni.
Nel caso le disposizioni da ridurre siano le donazioni, il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla data di apertura della successione del donante (la data in cui il donante muore), mentre nel caso diano da ridurre le disposizioni testamentarie, il termine decorre dalla data in cui il chiamato beneficiario della disposizione lesiva abbia accettato l’eredità (secondo l’orientamento fatto proprio dalle Sezioni Unite di Cassazione con sentenza n. 20644 del 2004.
Quota di legittima e azione di restituzione
All’azione di riduzione può conseguire l’azione di restituzione, avente ad oggetto gli immobili dell’eredità. Essa può esercitarsi contro il donatario o legatario e può anche essere rivolta contro i terzi aventi causa dal donatario “se …non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione”.
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