Avv. Daniela Messina

EREDITA’ E TESTAMENTO: PRINCIPI GENERALI

Come si devolve l’eredità?

L’eredità si trasmette per legge (cd. successione legittima) o per testamento.

Si può anche avere concorso tra le due successioni, ad esempio se il de cuius, pur facendo testamento, non dispone di tutti i suoi beni: in tal caso, sul resto del patrimonio si apre la successione legittima.

Quali sono le forme del testamento?

Il testamento può essere olografo, cioé scritto, sottoscritto e datato interamente di pugno dal de cuius, o per atto di notaio.

Quest’ultimo, a sua volta, può essere  pubblico o segreto.

Il testamento pubblico viene redatto dal notaio avanti due testimoni e sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio.

Il testamento segreto, invece, è sottoscritto dal solo testatore e consegnato al notaio alla presenza dei testimoni.


Vi sono, inoltre, forme speciali di testamento, previste dalla legge, per circostanze particolari (es. malattie contagiose, calamità pubbliche, a bordo di nave o di aeromobile, testamenti di militari…): hanno un’efficacia temporanea, sono revocabili ed hanno natura di testamento pubblico.

Chi sono gli eredi legittimi?

In mancanza di testamento, o qualora il testamento disponga solo parzialmente del patrimonio del de cuius, si apre la cd. successione legittima (per legge).

Il patrimonio è diviso tra gli eredi in base alle quote spettanti a ciascuno come stabilite dal codice civile.


I familiari che ereditano per legge sono: coniuge, figli, fratelli e sorelle (se mancano i figli), ascendenti (se mancano i figli), altri parenti entro il 6° grado (in mancanza di altri eredi) ed, infine, in mancanza di altri successibili, lo Stato.

Nel testamento si è liberi di disporre dei propri beni?

Chi si accinge a fare testamento deve tenere ben presenti i limiti ed i vincoli previsti dal nostro codice civile a tutela dei cd. eredi legittimari: coniuge, figli e ascendenti (se mancano i figli), in favore delle quali la legge riserva una quota dell’eredità.
Il testatore, infatti, può disporre liberamente solo della cd. quota disponibile, dovendo sempre rispettare le quote di legittima assegnate agli eredi legittimari (cd.successione necessaria).


La quota di legittima rappresenta la parte dell’eredità che deve andare comunque ai parenti indicati, anche contro la volontà del de cuius.
Nell’ordinamento successorio italiano non esiste la possibilità di “diseredare” alcuni parenti (i più prossimi).


La quota disponibile è, invece, la parte di eredità che il testatore può lasciare a chiunque,  compresi anche agli eredi già beneficiari della quota di legittima (legittimari). In questa circostanza, la quota disponibile va ad accrescere la quota legittima.

Cosa si può fare se nel testamento non sono state rispettate le quote di legittima?

I legittimari privati della quota di legittima, riservata loro dalla legge, possono agire in giudizio impugnando il testamento: è la cd. azione di riduzione della legittima.

Tale azione può essere esperita, a pena di prescrizione, entro 10 anni.

Per parte della giurisprudenza, il termine decorre dalla data di apertura della successione, mentre per altra parte di giurisprudenza, decorre dalla data di accettazione dell’eredità (v. Cassazione a Sezioni Unite, numero 20644 del 2004).

Qualora manchi l’interesse ad impugnare il testamento o si voglia comunque rispettare la volontà del testatore, è consentito ai legittimari lesi di fare acquiescenza in sede di accettazione e pubblicazione del testamento.

“Fare acquiescenza” significa, in sostanza, che il soggetto, che potenzialmente ha un rimedio messo a disposizione dal legislatore per “reagire” ad un atto che pregiudica i propri interessi, decide, invece, di rinunciare all’esercizio di tale diritto (cosa ben diversa dalla rinuncia all’eredità!).

Con la rinuncia all’eredità, infatti, il chiamato esprime la volontà di non diventare erede, mentre con l’atto di acquiescenza il legittimario mantiene la qualità di erede.

Ad esempio: se un figlio rinuncia all’eredità del padre opera l’istituto della rappresentazione, in forza della quale l’eredità viene devoluta ai figli del rinunciante. Invece, nel caso di acquiescenza il figlio rimane erede, ma rinuncia a compiere azioni a tutela della propria posizione di legittimario.

E se il testamento fosse falso?

Un testamento potrebbe essere stato falsificato, in tutto o in parte: in tal caso il termine per impugnare il testamento è di 5 anni dall’apertura della successione, a pena di prescrizione.

Ma se il testatore era minorenne o incapace di intendere e di volere?

Il minore, l’interdetto, l’inabilitato o colui che, pur non interdetto, si provi fosse incapace di intendere e di volere nel momento in cui ha disposto per testamento, non possono disporre validamente della propria eredità per testamento.

Anche in questo caso il termine per impugnare il testamento è di 5 anni dal giorno in cui sono state eseguite le volontà testamentarie.

E chi pretenda di essere erede nei confronti di chi possiede senza titolo i beni ereditari?

Chiunque pretenda di essere erede può chiedere il riconoscimento del suo status contro chiunque possieda tutti o parte dei beni ereditari, a titolo di erede o senza alcun titolo, al fine di ottenere la restituzione dei beni stessi (azione di petizione ereditaria).


L’azione è esperibile erga omnes ed è imprescrittibile salvi gli effetti dell’usucapione che altri abbia maturato sui beni ereditari.

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